Statuto
Art. 1. – È costituita per volontà dei signori PELISSERO Edoardo e SIMIONATO Silvia in memoria di Federica Pelissero una Fondazione denominata: “FONDAZIONE FEDERICA PELISSERO” La Fondazione ha sede in Marene, via Fossano n. 10, con possibilità di istituire sedi operative ovunque si reputi opportuno al fine di perseguire meglio i propri scopi sociali.
Ar. 2. – La Fondazione non ha scopo di lucro ed intende supportare economicamente progetti ed iniziative di solidarietà sociale proposte da associazioni ed enti, sostenendo nel contempo possibili attività della Fondazione stessa promosse. In particolare, la Fondazione, si pone l’obbiettivo di dare il suo contributo a quelle realtà che si impegnano a favore dei bambini sofferenti e delle loro famiglie, al fine di arrecare beneficio a tali soggetti, in particolare attraverso la realizzazione di interventi di sostegno in favore di bambini affetti da patologie psicofisiche e delle relative famiglie, proponendosi altresì di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie facendosi carico di rappresentarli presso le competenti autorità. Per il raggiungimento dei predetti scopi la Fondazione potrà, in proprio o attraverso eventuali associazioni e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: acquistare, vendere, locare, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo dell’Ente; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili, da destinare al raggiungimento degli scopi dell’Ente, nonché promuovere le iniziative che consentano di attuare la finalità della Fondazione.
Art. 3. – Il patrimonio della Fondazione è costituito dai titoli descritti nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. Potrà anche essere affidata alla Fondazione la gestione di patrimoni e beni, mobiliari ed immobiliari, con obbligo di restituzione in un tempo determinato (minimo un anno) o esaurita l’attività riferita ai beni stessi, ma con facoltà della Fondazione di servirsi dei predetti beni per il perseguimento dei propri scopi e/o di trattenerne le relative rendite. Per garantire la restituzione dei beni affidati la Fondazione potrà prestare idonee garanzie e/o fideiussioni bancarie. Tali beni affidati costituiranno il patrimonio “non proprio” della Fondazione. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di remunerazione relativa ai beni affidati a favore dei soggetti conferenti, ed esclusa ogni attività vietata o riservata secondo le previsioni del T.U.B. (385/93) e di ogni altra norma di legge in materia. È fatto divieto di dividere tra i fondatori o tra i membri degli organi dell’Ente, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività della Fondazione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio od utilizzando le elargizioni ricevute. Il Consiglio di Amministrazione (od in sua vece il Comitato secondo quanto appresso) provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ed altresì a decidere la ripartizione delle relative rendite tra le attività di sostegno a favore delle altre realtà che si impegnano a favore dei bambini sofferenti e delle loro famiglie e, prioritariamente, al finanziamento delle attività proposte dalla Fondazione stessa, ovvero da apposita associazione di utilità sociale che persegua i medesimi scopi, la cui costituzione potrà essere promossa dalla Fondazione o dai suoi fondatori. Le erogazioni potranno essere attuate tanto con elargizioni in denaro che mediante sopportazione dei costi sostenuti dalle altre realtà beneficiarie dei contributi. Gli enti interessati a fruire delle contribuzioni erogate dalla Fondazione potranno presentare le proprie istanze in ogni tempo agli organi della Fondazione, e l’organo amministrativo dovrà pronunciarsi e provvedere in merito quantomeno semestralmente. Dovranno in ogni caso essere erogate somme, nelle varie forme sopra previste, pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) delle rendite ottenute, al netto delle spese di amministrazione. Le somme non erogate confluiranno in un “fondo di riserva”, che potrà essere capitalizzato ovvero utilizzato per provvedere alle erogazioni negli anni in cui le rendite godute dalla Fondazione risultino insufficienti, secondo quanto statuito in merito dal Comitato di amministrazione.
Art. 4. – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.
Art. 5. – Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione i signori PELISSERO Edoardo e SIMIONATO Silvia (fondatori), o in mancanza o per rinunzia di ciascuno di questi, il più prossimo dei loro discendenti in linea retta e così di seguito i loro discendenti. I membri del Consiglio di Amministrazione potranno anche procedere ad un ampliamento del Consiglio stesso ammettendo altri stretti familiari a farvi parte. Potranno inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio di Amministrazione ulteriori soggetti, non familiari, scelti, con voto unanime, dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione tra persone, probe, che condividano gli ideali della Fondazione e si rendano disponibili a prestare gratuitamente la propria opera a servizio della stessa. Gli amministratori di cui da ultimo potranno comunque sempre essere revocati dai membri del Consiglio discendenti diretti della famiglia Pelissero. Qualora non vi sia più la possibilità di una discendenza familiare diretta per il governo della Fondazione, e gli ultimi membri del Consiglio non abbiano provveduto alla nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione si intenderà estinta e verrà posta in liquidazione nei termini che seguono. Potranno inoltre essere liberamente istituite cariche onorifiche della Fondazione a favore di soggetti meritevoli che abbiano contribuito con opere o donazioni al perseguimento degli scopi dell’Ente. A tali cariche onorifiche potranno altresì essere demandati limitati poteri di amministrazione ordinaria e di rappresentanza della Fondazione verso i terzi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con sua deliberazione. Tali cariche onorifiche potranno essere anche attribuite ad Enti o persone giuridiche pubbliche e private e potranno essere in ogni tempo revocate.
Art. 6. – Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore signor PELISSERO Edoardo il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.
Art. 7. – Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, ovvero ad un Comitato Direttivo.
Art. 8. – Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.
Art. 9. – Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di nominare i membri del Comitato Direttivo e la delega delle proprie funzioni;
b) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell’anno precedente;
c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo;
d) di esercitare tutte le funzioni del Comitato Direttivo qualora lo stesso non sia stato costituito.
Art. 10. – Il Comitato Direttivo potrà essere investito di tutti o parte dei poteri inerenti l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra i vari beneficiari.
Art. 11. – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato.
- In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
Art. 12. – Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Art. 13. – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.
Art. 14. – I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15. – Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.
Art. 16. – I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio.
Art. 17. – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.
Art. 18. – La fondazione si estingue:
- nelle ipotesi di legge,
- nel caso di cui all’Art. 5 del presente Statuto,
- qualora insistano importanti e continue difficoltà che pregiudicano la corretta gestione della stessa, della sua immagine o del prezioso lascito morale di chi l’ha ispirata,
- nel caso in cui risulti non operativa per oltre un anno, durante il quale non si sia tenuta alcuna riunione del Consiglio di Amministrazione o non si sia proceduto all’erogazione di alcuna contribuzione o allo svolgimento di alcuna iniziativa. Il Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza od impedimento, il più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione, o in assenza di alcun membro, il soggetto all’uopo nominato dal sindaco pro-tempore del comune di Marene in accordo con il Parroco della Parrocchia di Marene, provvederà alla liquidazione dell’Ente. Nell’ipotesi di estinzione, esaurita la liquidazione, i beni residui della Fondazione verranno devoluti ad altri enti che perseguano scopi analoghi scelti dal liquidatore, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 662/96, e fatti salvi gli obblighi di legge.